Art. 1.

      1. Al fine di migliorare la formazione, l'attuazione e la conoscenza di ogni fonte del diritto dell'ordinamento italiano, i testi normativi aventi forza di legge dello Stato e delle regioni si conformano ai princìpi di chiarezza, semplicità, utilità, omogeneità, completezza e uniformità.
      2. I testi normativi non possono contenere richiami ad altre disposizioni di legge senza riportare integralmente il testo della norma richiamata.